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TITOLO IX - Funzione normativa
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CAPO I
Disposizioni finali
Art. 60
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’Albo
Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell’Interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio dell’ente.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.
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