| |
|
|
TITOLO VIII - Finanza e contabilità
|
CAPO I
Ordinamento
Art. 52
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio o patrimonio.
CAPO II
L'autonomia finanziaria
Art. 53
Le risorse
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali
indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo
della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
3. Nell'ambito della facoltà concessa dalla legge il Comune istituisce, con
deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune
differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 54
La gestione del patrimonio
1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del comune da rivedersi periodicamente ed è responsabile, unitamente al
segretario ed al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e
modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali possono, di regola, essere dati in affitto; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta
comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, da
riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del
patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
CAPO III
Contabilità comunale
Art. 55
Il bilancio
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del comune-si svolge in base al bilancio annuale di
previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine
stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità,
annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio
economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo
da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno
l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 56
Il conto consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, conto economico ed il conto
patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30
giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui
esprimere la valutazione di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art.
39 del presente Statuto.
CAPO IV
Attività contrattuali
Art. 57
Procedure
1. Il Comune, per il proseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante
contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a
titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deva essere preceduta dalla determinazione del
responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 56 della L. 142/90.
CAPO V
Revisione economico-fianziaria e rendiconto della gestione
Art. 58
Revisore dei Conti
1. Il Consiglio comunale ha un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi
membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei
dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola
volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono
negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di
controllore di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto
consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti
e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire
periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
8. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al
controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili
degli uffici e dei servizi.
CAPO VI
Tesoreria
Art. 59
Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini
di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei
contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge
8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento
di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
dalla stipulanda convenzione.
3. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto
di credito.
Le modalità relative al servizio di tesoreria sono stabilite nel regolamento
di contabilità.
|
|