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TITOLO VIII - Finanza e contabilità

CAPO I
Ordinamento
Art. 52
Ordinamento
   1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

   2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

   3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio o patrimonio.

CAPO II
L'autonomia finanziaria
Art. 53
Le risorse
   1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

   2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

   3. Nell'ambito della facoltà concessa dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 54
La gestione del patrimonio
   1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi periodicamente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

   2. I beni patrimoniali comunali possono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

   3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, da donazioni, da riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

CAPO III
Contabilità comunale
Art. 55
Il bilancio
   1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

   2. La gestione finanziaria del comune-si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

   3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.

   4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 56
Il conto consuntivo
   1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, conto economico ed il conto patrimonio.

   2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

   3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprimere la valutazione di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 39 del presente Statuto.

CAPO IV
Attività contrattuali
Art. 57
Procedure
   1. Il Comune, per il proseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.

   2. La stipulazione dei contratti deva essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 56 della L. 142/90.

CAPO V
Revisione economico-fianziaria e rendiconto della gestione
Art. 58
Revisore dei Conti
   1. Il Consiglio comunale ha un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

   2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

   3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllore di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

   4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

   5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

   6. Il Consiglio Comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

   8. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

CAPO VI
Tesoreria
Art. 59
Tesoreria e riscossione delle entrate
   1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

   2. I rapporti del Comune con Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione.

   3. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito.

   Le modalità relative al servizio di tesoreria sono stabilite nel regolamento di contabilità.

Titolo VII Indice Titolo IX


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