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TITOLO VII - Doveri e responsabilità di amministratori e dipendenti
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CAPO I
Responsabilità
Art. 47
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i
danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui
al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti
dalla legge in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che
diano luogo a responsabilità ai sensi del comma I, devono farne richiesta al Procuratore
generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle
responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretaria comunale o ad un responsabile
di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 48
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni
loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente
obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal
dipendente può rivalersi agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È un danno ingiusto, agli effetti del comma I, quello derivante da ogni
violazione dei diritti di terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per
colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste
tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni,
quanto se la detta violazione consiste nella omissione o ne1 ritardo ingiustificato di operazioni al
cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi
collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno
partecipato all'atto dell'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 49
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o
sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è
soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi
vigenti.
Art. 50
Prescrizione dell'azione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di
responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di
inestensibilità agli eredi.
Art. 51
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni
1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria
rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi dal
Consiglio Comunale.
2. Il funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure
attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
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