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TITOLO VI - Organizzazione degli uffici e del personale

CAPO I
L'organizzazione degli uffici e del personale
Art. 45
Organizzazione amministrativa
   1. Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli atti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti, nonché dall’art. 45 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e ss.mm.ii.

   2. La Giunta adotta apposito Regolamento per la disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dello stato e dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale e improntato ai principi di autonomia, trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità, responsabilità e flessibilità della struttura, tenendo comunque conto della contrattazione collettiva.

   3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 29/93. Stabilisce altresì le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.

   4. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obbiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obbiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

   5. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

   6. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II
Il Segretario Comunale
Art. 46
Segretario comunale
   1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

   2. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

   3. Il segretario comunale:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti, e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del comune;

d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività, nel caso in cui non sia nominato un direttore generale;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco;

f) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico ai sensi dell’art. 17, comma 38, L. 127/97;

g) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e del referendum;

h) svolge i compiti e le funzioni del direttore generale, qualora ne sia investito dal sindaco.

   4. La dotazione organica del personale potrà prevedere la figura di un vicesegretario comunale, che collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 46 bis
Direttore generale
   1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

   2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che a tal riguardo gli impartirà il sindaco.

   3. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta.

   4. Le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 46 ter
Responsabili degli uffici e dei servizi
   1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

   2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

   3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 46 quater
Personale a tempo determinato, collaborazioni e ufficio di indirizzo e di controllo
   1. La giunta nelle forme e con i limiti stabiliti dalla legge può procedere alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o uffici o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o a eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti previsti dalla legge.

2. La giunta, nelle forme e con i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, può, altresì, deliberare al di fuori della pianta organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di funzionari o personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. È possibile prevedere, nel regolamento dei servizi e degli uffici, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. È possibile, altresì, prevedere nello stesso regolamento la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco dei singoli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 45 D.Lgs. 504/92.

Titolo V Indice Titolo VII


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