| |
|
|
TITOLO V - Forme associative e di cooperazione tra enti
|
CAPO I
Forme associative
Art. 43
Convenzioni
1. Per il migliore conseguimento dei propri obiettivi il Comune si avvale di forme associative e
cooperative da attuare con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione.
2. In particolare, il Comune, qualora la natura del servizio lo richieda o l'attività da
espletare lo renda opportuno, promuove per il raggiungimento di una maggiore efficienza o per
realizzare economie di spese, la stipula di convenzioni, la costituzione di consorzi, gli accordi di
programma di cui agli articoli 24, 25, 27 della legge l42 dell'8 giugno 1990.
Art. 44
Forme di collaborazione
1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e
della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio
dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune concorre, anche congiuntamente alla Provincia, alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria
competenza, alla loro specificazione e attuazione.
3. Il Comune presenta annualmente alla Provincia proposte concernenti la programmazione economica,
territoriale e ambientale della Regione.
4. Con riferimento all'adozione da parte della Provincia di programmi pluriennali generali e
settoriali, il Comune coordina con gli altri comuni la propria azione ai fini della programmazione.
5. Il Comune può collaborare con la Provincia sulla base di programmi della
Provincia stessa nella promozione, coordinamento e realizzazione di opere di rilevante interesse
anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
|
|