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TITOLO IV - Servizi pubblici comunali ed istituzioni

CAPO I
I servizi comunali
Art. 39
I servizi pubblici
   1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

   2. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, associazioni di comuni, nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

   3. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune adotta appositi regolamenti.

Art. 40
L'istituzione dei servizi sociali
   1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriali il Comune può prevedere la costituzione di una apposita istituzione.

   2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

   3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

   4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera del Consiglio comunale.

   5. Il direttore dell'istituto può essere un funzionario non dipendente in possesso di professionalità specifica.

   6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

   7. Il Consiglio d'amministrazione, composto da cinque membri, su proposta della Giunta, ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura in carica tre anni.

   8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.

   9. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.

   10. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

   11. Dopo la scadenza del triennio e fino al nuovo Consiglio d'amministrazione il Vecchio Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 41
Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali
   1. Il Comune con delibera di Costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

   2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

   3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) esercitare la vigilanza;

b) verificare i risultati della gestione.

   4. L'istituzione e per essa gli organi preposti, deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

   5. Su proposta della Giunta il Consiglio comunale nomina il revisore dei conti della istituzione per i servizi sociali.

Art. 42
Le aziende speciali
   1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

   2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dai Consiglio Comunale.

   3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

   4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio Comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nella elezione la composizione e i diritti delle maggioranze e minoranze.

   Il direttore è scelto dal Consiglio Comunale su una rosa di tre membri proposti dalla Giunta.

   5. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dall'elezione del Consiglio d'amministrazione.

   6. Il regolamento aziendale è adottato dai Consiglio d'amministrazione.

   7. Il Comune con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

   8. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

Titolo III Indice Titolo V


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