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TITOLO III - Istituti di partecipazione popolare
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CAPO I
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
Art. 20
Partecipazione popolare
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la
trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere associative e le
organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela
degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il
parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 21
Libere forme associative
1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il
compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domande individuali, quali scuole materne,
impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione,
secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i
mezzi.
3. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con
una relazione inviata al Consiglio comunale.
Art. 22
Diritto di petizione
1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 21 possono
rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, per chiedere provvedimenti o esporre comuni
necessità.
2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed
ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del
diritto di petizione.
Art. 23
Interrogazioni
1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 22, comma I, possono rivolgere
interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive
competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal
regolamento.
Art. 24
Diritto di iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei
provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al
Consiglio comunale di proposta redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di
deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/20 della popolazione risultante
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la
presentazione di proposta da parte di una o più frazioni che rappresentano complessivamente
almeno 1/10 della popolazione.
4. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazione anonima.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei
sottoscrittori.
6. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per
l'esercizio del diritto di iniziativa.
A tal fine, i promotori possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto
o dello schema dalla segreteria comunale.
Art. 25
Procedura per l'approvazione della proposta
1. La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide
sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione
al Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere
ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è scritta di diritto all'ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio comunale.
CAPO II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 26
Consultazioni
1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, le organizzazioni delle cooperative e le altre formazioni economiche e
sociali.
2. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di
acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nonché in materia di
tutela del patrimonio culturale e linguistico arberesh.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
Art. 27
Referendum consultivo
1. Per sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare attuazione nell'azione
amministrativa, il Comune quando lo richieda un quinto degli elettori o il Consiglio comunale, a
maggioranza assoluta dei componenti assegnati dalla legge, indice un referendum consultivo.
2. Quando sia richiesto dagli stessi soggetti di cui al comma precedente il comune indice un
referendum per deliberare l'abrogazione totale o parziale di atti amministrativi aventi carattere
generale adottati dal Consiglio comunale.
3. Il referendum sia consultivo che abrogativo deve riguardare materie di esclusiva competenza locale
con l'esclusione delle seguenti materie:
a) revisione dello Statuto e Regolamento del Consiglio comunale;
b) tributi, tariffe, bilancio e mutui;
c) designazioni e nomine;
d) strumenti urbanistici ed espropriazione per pubblica utilità;
e) atti amministrativi vincolati da leggi statali o regionali.
4. Non possono essere riproposti i referendum su cui la popolazione si è già espressa
nell'ultimo biennio.
5. Il Consiglio comunale fissa con Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le
condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
6. Le pronunce referendarie sono valide a condizioni che vi abbia partecipato la maggioranza degli
aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
7. Il Consiglio comunale è tenuto entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati
referendari a discutere della questione in apposita seduta.
8. Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio comunale recepisca con propria
deliberazione il quesito referendario.
9. Nel caso in cui !a proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto gli organi del comune non possono assumere decisioni contrastanti con
essa.
10. Il Comune, previa intesa con i Comuni contermini, può indire referendum a carattere
intercomunale.
11. Le consultazioni popolari non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali
provinciali e comunali.
CAPO III
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 28
Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinato dalla legge, il
Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
coloro che devono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni che sono portatrici
di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro
derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del
procedimento e di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare,
qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 29
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a) l'Ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli
atti;
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere
a, b, c, del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite
dall'amministrazione.
CAPO IV
Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 30
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti del Comune e degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne
vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune, agli enti ed
aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini le raccolte
della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della
Regione e dei "Regolamenti Comunali".
Art. 31
Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle scritture ed ai servizi
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei
provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di
ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma previo pagamento dei soli
costi.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto, ed al fine di assicurare ai cittadini di
accedere in generale alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso;
è istituito idoneo Ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative
all'attività del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti.
CAPO V
Il difensore civico
Art. 32
Istituzione e ruolo
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è
istituito l'Ufficio del difensore civico.
2. Spetta al difensore civico curare a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o
privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione
comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare
il suo intervento, ovvero qualora abbia notizie di abusi o di possibili disfunzioni o
disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
5. Il difensore civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende
dipendenti copie di atti e documenti, nonché ogni notizia alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è
soggetto ai provvedimenti disciplinari delle norme vigenti.
7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni di fatti
costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
8. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma
38 della legge 15 maggio 1997, n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39,
dell'ultima legge citata.
9. Il difensore civico presente ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa
all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i
ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più
opportuno allo scopo di eliminarle.
Art. 33
Elezione
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la
maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede alla elezione
dello stesso tramite consultazione elettorale nelle forme previste dalle leggi elettorali.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del
difensore civico. In caso dì vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire entro 30
giorni, in sede di prima applicazione il Consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dalla
approvazione del regolamento.
4. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la
gestione associata dell'ufficio del difensore civico.
Art. 34
Requisiti
1. La designazione del difensore civico deve avvenite tra persone che per preparazione ed esperienza
diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano
in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o
equipollenti.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di
consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni
e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto,
i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti
e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a
qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.
Art. 35
Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il difensore civico, dura in carica per un triennio e può essere riconfermato per una sola
volta.
2. In caso di perdita dei predetti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio
comunale con le procedure stabilite dal presente Statuto.
3. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue
funzioni con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri
comunali.
Art. 36
Sede, dotazione organica, indennità
1. Al difensore civico compete un’indennità di funzione che il suo importo è
determinato dal consiglio comunale, in relazione a quella prevista dalla legge per il revisore dei
conti.
Art. 38
Modalità e procedure d'intervento
1. Il regolamento prevede la sede e la dotazione organica e disciplina le modalità e le
procedure di intervento.
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