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TITOLO II - Gli organi elettivi

CAPO I
Ordinamento
Art. 4
Norme generali
   1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
   Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza della Comunità e l'attuazione di principi e competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

CAPO II
II Consiglio comunale
Art. 5
Il Consiglio Comunale
   1. Il Consiglio comunale, in rappresentanza dell'intera comunità, stabilisce l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

   2. Entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento il Sindaco, sentila la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

   3. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del consiglio comunale.

   4. Con cadenza annuale entro il mese di settembre il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 6
Competenze ed attribuzioni
   1. Il Consiglio esercita i poteri nell'ambito della legge conformandosi ai principi contenuti nello Statuto e nelle norme regolamentari nonché ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono consentite collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

   2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione in raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 7
Convocazione del Consiglio comunale
   1. Il Consiglio comunale svolge la propria attività in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza secondo le modalità disciplinate da Regolamento. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

   2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco o ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri in carica nella prima seduta del consiglio.

   3. Il presidente, sentita la Giunta e i Capigruppo, convoca il consiglio, e definisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, di sua iniziativa, se la presidenza è stata attribuita al Sindaco, o su richiesta di questi nel caso di presidente eletto dal consiglio. In ogni caso la convocazione può essere richiesta dalla Giunta comunale o da almeno 1/5 dei consiglieri. In questo ultimo caso la riunione deve tenersi nei successivi venti giorni con l'obbligo di inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

   4. Il Presidente del consiglio o il Sindaco dirige i dibatti concedendo la parola, fa osservare il Regolamento, giudica la ricevibilità dei testi presentati secondo modalità disciplinate dal Regolamento.

   5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal vicesindaco. In caso di assenza od impedimenti del Presidente eletto, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano presente.

Art. 8 I Consiglieri
   1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

   2. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha raggiunto il maggior numero di voti.

   3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissione quale risulta dal protocollo.

   4. Non si procede alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. b) n. 2 della legge 142/90.

   5. I consiglieri, comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, d’ufficio o su iniziativa di qualunque elettore del Comune. A tale riguardo, il presidente del consiglio o il Sindaco subito dopo accertato l’assenza maturata da parte del consigliere, provvede a comunicargli per iscritto l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90. Il consigliere ha diritto a far valere le proprie cause di giustificazione delle suddette assenze entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e comunque non inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso tale ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera in merito, tenuto conto della giustificazione addotte dal consigliere interessato.

Art. 9
Diritti e doveri dei Consiglieri
   1. I Consiglieri nell'espletamento del mandato esercitano il diritto di iniziativa e di controllo secondo la disciplina contenuta nel regolamento.

   L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti dovrà essere subordinato alla preventiva istruttoria e corredato da pareri tecnici, contabili e stabiliti dalla legge ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 10
Gruppi Consiliari e conferenza dei Capigruppo
   1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, prevedendo la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III
Le Commissioni Consigliari
Art. 11
Le commissioni Consigliari
   1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno, con delibera, adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni permanenti, temporanei con parere obbligatorio, stabilendone il numero e le competenze.

   Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

   Compito delle Commissioni temporanee e speciali è l'esame di materia relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

   1 bis. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta ai consiglieri appartenenti ai gruppi dell’opposizione.

   2. Il regolamento stabilisce le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

   3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

   4. Le Commissioni permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta, dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone anche ai fini di vigilanza sull'attenuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

   Non può essere opposto alle Commissioni il segreto di ufficio.

   5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto salvo che non siano componenti delle stesse.

CAPO IV
La Giunta comunale
Art. 11 bis
Organizzazione della Giunta
   1. L'attività della Giunta comunale e collegiale.




Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale e raggruppati per settori omogenei.

   Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

In mancanza del Sindaco o del vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Art. 12
La Giunta comunale
   1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrative, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

   2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 13
Composizione
   1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.

   2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, nel numero però non superiore ad un terzo dei componenti, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.

   3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 14
Nomina
   1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

   2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro trenta giorni gli Assessori dimissionari.

   3. Le cause di incompatibilità, la posizione, lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

   4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 14 bis
Funzionamento della Giunta
   1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

   2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 14 ter
Competenze
   1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

   2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva o di impulso nei confronti dello stesso.

   3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con .gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente;

o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;

p) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

CAPO V
Il Sindaco
Art. 15
Sindaco
   1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

   2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

   3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

   4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

   5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici,esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

   6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazioni delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 16
Attribuzioni di Amministrazione
   1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della Legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza
   1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

   2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrativa sull'intera attività del Comune.

   3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18
Attribuzione di organizzazione
   1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazioni:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e dispone la convocazione e lo presiede;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 18 bis
Vicesindaco
   1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

   2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicata al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 18 ter
Mozioni di sfiducia
   1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

   2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

   3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la motivazione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18 quater
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
   1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

   2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di cinque persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

   3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

   4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

   5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO VI
Gli organi collegiali
Art. 19
Deliberazione e norme generali di funzionamento
   1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l’intervento di un numero non inferiore ad 1/3 dei componenti assegnati per legge all’ente senza computare a tal fine il Sindaco, da determinarsi nel regolamento del consiglio. Il quorum deliberativo è quello della maggioranza assoluta dei presenti o quello diversamente stabilito dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

   Sino all'adozione dell'apposita previsione regolamentare, continua ad applicarsi in via transitoria il quorum strutturale stabilito dall'art. 127 del R.D. 148/15.

   1 bis. I componenti degli Organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dì loro parenti o affini fino al 4° grado, salvo i casi di delibere relative a provvedimenti normativi o di carattere generale, cori i limiti previsti dall'art. 19 della L. 265/99.

   2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

   Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

   3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche.

   Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattativa dell'argomento in seduta privata.

   4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

   5. Il segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

   6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Titolo I Indice Titolo III


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