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TITOLO I - Principi generali ed ordinamento

CAPO I
La comunità
Art. 1
La comunità
   1. Il Comune di Firmo è ente autonomo territoriale titolare di funzioni proprie, dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

   2. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà.

   3. Opera al fine di garantire la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

   4. Il Comune promuove e tutela l'identità culturale arberesh, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione Italiana, dell'art. 56 dello statuto della Regione Calabria e delle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Art. 2
Peculiarità etnica
   1. Il Comune di Firmo conserva la denominazione originale FERMA; intende altresì operare al fine di valorizzare la propria lingua e Cultura Arberesh.

   2. Promuove ogni iniziativa, anche in collaborazione con altri Comuni Arberesh o enti finalizzati alla salvaguardia della lingua e cultura Arberesh, atta al raggiungimento di tale finalità.

   3. La lingua ufficiale è l'italiano.

   Al fine di tutelare e valorizzare la lingua arberesh, potrà essere previsto nel Regolamento degli uffici e dei servizi l'uso della lingua arberesh nei rapporti orali e/o scritti con gli uffici comunali, così come la redazione degli atti del Comune e delle altre pubbliche amministrazioni destinati ad uso pubblico anche nella lingua arberesh. In tal caso gli effetti giuridici sono prodotti soltanto dagli atti e dalle deliberazioni redatte in lingua italiana.

   4. I regolamenti potranno prevedere l'utilizzo della lingua arberesh da parte dei membri degli organi collegiali dell'amministrazione, stabilendo apposite forme di tutela e garanzia a favore dei membri che non comprendono la predetta lingua.

CAPO II
Il Comune
Art. 3
Il Comune
   1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressivamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e/o regionale.

   2. In particolare il Comune svolge funzioni amministrative concernenti:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico, trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) servizi nei settori: sociali, sanità, scuola e degli altri servizi urbani;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

   3. Il Comune promuove e sostiene adeguate politiche di intervento, di tutela, di utilizzo e di destinazione dell'ambiente e del territorio, nei settori agro-silvo-pastorali, faunistici-venatori, turistici ed economici.

   4. Il Comune esercita altresì, secondo le leggi statali o regionali le funzioni attribuite e delegate dallo stato dalla Regione.

   5. Il Comune garantisce i seguenti servizi di competenza Statale: elettorale, anagrafe, stato civile, statistica, leva militare.

   Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

   6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione incentivando la partecipazione dei cittadini.

Art. 3 bis
Stemma e Gonfalone
   1. Lo stemma del Comune è d'argento, rappresentato da una torre di rosso, mattonata, chiusa e finestrata di nero, munita di marcapiano, merlata alla guelfa di quattro.

   2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

   La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

  Indice Titolo II


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